Chi opera in Regime Forfettario può essere anche Socio in una SRL? Leggi l’articolo per saperne di più.

La compatibilità tra l’essere Socio SRL e il possesso di una Partita IVA forfettaria è spesso al centro di dubbi. Negli anni, infatti, questo regime fiscale ha subito diverse modifiche proprio in relazione ai soggetti che hanno partecipazioni societarie.

Ciò ha generato non poche perplessità tra chi si appresta a scegliere il forfettario per la propria Partita IVA. La domanda che ci si pone è “Essere socio di una srl cosa comporta a livello di Regime fiscale agevolato?”.

In linea puramente teorica, l’essere socio di una società rientra in una delle possibili cause di esclusione dal Regime Forfettario. Ovviamente, esistono delle eccezioni.

In questo articolo cercheremo di fugare ogni dubbio, dando risposte chiare e certe alla questione, riportando anche alcune casistiche concrete così da fornire un quadro generale più completo possibile.

Contemporaneità Socio SRL e Regime Forfettario: cosa dice la normativa?

La possibilità di applicare il Regime Forfettario alla propria Partita IVA individuale ed essere contemporaneamente socio di una società a responsabilità limitata è ammessa dalla Legge.

Tuttavia, soltanto a determinate condizioni.

Prima di addentrarci nell’argomento, è doveroso fare un excursus temporale poiché la norma che disciplina questa condizione ha subito diverse modifiche nel corso degli anni.

Fino al 2018, ad esempio, bastava non far parte di una SRL in regime di trasparenza. Il socio di una società in regime ordinario, invece, poteva tranquillamente possedere una Partita IVA forfettaria.

La Legge di Bilancio 2019 ha cambiato le carte in tavola considerando due aspetti fino ad allora esclusi. 

Secondo la nuova norma, quindi, l’eventuale esclusione del socio srl dal forfettario, dipenderebbe dal:

  • Possesso o meno di quote dirette oppure indirette;
  • Tipologia di attività svolta dalla società di cui è contribuente e da quella effettuata con Partita IVA.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio entrambe le condizioni. Ma prima di proseguire, facciamo il punto su quali sono le cause ostative previste dal Legislatore per l’accesso e il mantenimento del Regime Forfettario.

Regime Forfettario: essere Socio SRL è una causa ostativa?

Volendo rispondere direttamente alla domanda posta dal titolo del paragrafo, la risposta sarebbe: .

All’articolo 1, comma 57, delle L. n. 190/2014 (modificato successivamente dalla L. n. 208/2015 e dalla L. n. 145/18) sono previste diverse cause ostative all’accesso al Regime Forfettario.

Si tratta di cause che comportano l’esclusione e la fuoriuscita del contribuente dal regime fiscale agevolato, a partire dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate.

Tra queste, ci sono:

  1. Uso di regimi speciali IVA e Regimi di determinazione forfettaria del reddito;
  2. Assenza di residenza in Italia oppure residenza in altro Stato UE/SEE ma con meno del 75% del reddito prodotto in Italia;
  3. Svolgimento in via esclusiva di attività di cessione di fabbricati (o porzioni), di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  4. Reddito di lavoro dipendente (o a questo assimilato) percepito superiore a 30 mila euro;
  5. Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori a 20 mila euro lordi;
  6. Svolgimento di attività prevalente di lavoro nei confronti di un datore con cui sono intercorsi rapporti negli ultimi 2 anni;
  7. Partecipazione contemporanea in società di persone o imprese familiari, associazioni professionali o partecipazioni di controllo in SRL, che esercitano la medesima attività.

Questo ultimo punto ha suscitato diverse perplessità tra i lavoratori autonomi che posseggono anche quote di partecipazione in una società. Nei prossimi paragrafi cercheremo di approfondire meglio la questione, per capire chi può accedere al forfettario e chi, invece, ne resta escluso.

Condizioni di accesso al forfettario per i Soci di SRL

L’incompatibilità tra il Regime Forfettario e la partecipazione nelle quote di una SRL in qualità di soci è disciplinata dal comma 57 dell’articolo 1 della L. n. 190/14

Alle lettere d e d-bis (modificate dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 145/18 e dall’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135/18), si legge quanto segue:

“Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”

Spiegato in parole più semplici, non può operare in Regime Forfettario il contribuente che controlla una SRL (o SRLs) che svolge un’attività economica riconducibile a quella della Partita IVA individuale.

Cercando di chiarire ulteriormente la disposizione possiamo affermare che:

  • Il contribuente che non è in possesso di quote di controllo di una SRL può operare in Regime Forfettario, anche se l’attività svolta dalla società è riconducibile a quella della Partita IVA;
  • Il contribuente che detiene quote di controllo in SRL è escluso dal Regime Forfettario solo se con Partita IVA svolge attività collegate o riconducibili, sia direttamente che indirettamente, a quella prevalente della società.

A questo punto restano da specificare due aspetti, ovvero cosa si intende per “controllo” e cosa per “attività economica riconducibile”.

Riguardo il controllo, la circolare 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate afferma che tale requisito va considerato in riferimento all’articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Premesso che la condizione di controllo diretto sussiste quando il contribuente è in possesso del 50% + 1 dei voti in assemblea, l’Agenzia delle Entrate precisa che vi è controllo anche quando è indiretto, ovvero qualora:

  • Il soggetto partecipa al 50% in una SRL, poiché vi è comunque l’esercizio di influenza significativa e dominante nell’assemblea ordinaria;
  • Il soggetto esercita controllo tramite persone interposte (tra cui vanno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5 del TUIR) e altre società.

La seconda condizione di incompatibilità vuole che l’attività svolta tramite Partita Iva individuale e quella della SRL siano in qualche modo collegate. 

Per verificarlo, basterebbe guardare alla classificazione dell’ATECO , se le attività della SRL e del contribuente sono incluse nella stessa sezione, allora ci sarebbe riconducibilità.

Per comprendere meglio la compatibilità tra regime forfettario e condizione di socio SRL, facciamo l’esempio concreto di un avvocato che opera con Partita IVA e, al tempo stesso, è socio al 45% di una SRL che è parte dello stesso ambito, ad esempio uno studio legale. 

In questo caso, potrebbe accedere al Regime Forfettario poiché, non controlla la società con una quota maggioritaria.

Tuttavia, se tale quota superasse il 50% allora sussisterebbero entrambe le condizioni ostative, ovvero controllo diretto e riconducibilità delle attività allo stesso ambito.

Allo stesso modo, se un familiare stretto del suddetto avvocato possedesse una quota maggiore al 50% in una SRL del settore legale, l’avvocato non potrebbe accedere al forfettario.

Pur non essendo titolare delle quote a titolo personale e diretto, si verrebbe a verificare la condizione di controllo indiretto tramite interposta persona.

La carica di Socio Amministratore SRL è compatibile con la Partita IVA forfettaria?

La casistica in questione è una di quelle che merita indubbiamente un approfondimento a parte, per via dell’insita complessità che la caratterizza.

Iniziamo col dire che l’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 10/E/2016 ha specificato l’esclusione dal regime fiscale di vantaggio per quei soggetti che posseggono una partecipazione in:

  • Società di persone;
  • Associazioni professionali;
  • SRL con regime di trasparenza fiscale.

Stando a quanto si evince dalla suddetta circolare, non viene citata la SRL tassata con l’IRES. Dunque, che tu sia Amministratore SRL e non socio, è assolutamente ininfluente. 

Dunque chi è amministratore, anche se non socio diretto di una SRL, può usufruire del Regime Forfettario, ma a condizione che i compensi percepiti come amministratore non costituiscano la componente prevalente del suo fatturato totale.

Tali compensi, infatti, vanno ricompresi nei redditi da lavoro dipendente che costituiscono una delle cause di esclusione per chi fattura prevalentemente al medesimo datore di lavoro.

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