Cosa serve per aprire la Partita IVA Forfettaria
Forfettaria
Qual è l’iter per aprire la Partita IVA forfettaria? E di quali documenti hai bisogno? Scoprilo leggendo il nostro articolo
Si può conciliare il Regime forfettario e il lavoro dipendente?
Non è raro che chi decide di aprire una Partita IVA abbia già un lavoro come dipendente.
Spesso lo si fa semplicemente per venire fuori da una situazione precaria e migliorare la propria condizione economica, o invece per far diventare quella che era una passione o un hobby, un vero e proprio business remunerato.
Questo però genera un dubbio frequente, ovvero se si può accedere al regime fiscale agevolato, se già si lavora come dipendente pubblico o privato. Oppure, se bisogna rinunciare a all’impiego subordinato.
La risposta alla domanda con cui abbiamo iniziato questo articolo è sì, ma con qualche eccezione. In questo articolo, quindi, proveremo a fare chiarezza sull’argomento, dando risposte esaustive e illustrando tutti gli eventuali limiti previsti dalla Legge vigente.
In linea generale, il lavoro autonomo con Partita IVA e il lavoro subordinato da dipendente possono coesistere in capo allo stesso contribuente.
La Legge di Bilancio 2020, infatti, ha previsto la possibilità di accedere al regime fiscale agevolato anche per quei soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nell’anno che precede l’entrata nel forfettario sia nell’anno in corso.
Tuttavia, come vedremo anche in seguito, questa possibilità è comunque soggetta ad un limite ben preciso che ha a che fare con l’importo del reddito di lavoro dipendente e/o assimilato.
Oltre a questa limitazione, di cui parleremo dettagliatamente nel prossimo paragrafo, va considerata una distinzione non di poco conto, ovvero se il soggetto dipendente lavora nel pubblico o nel privato.
Un dipendente pubblico che decide di aprire una Partita IVA forfettaria dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione per la quale lavora, a condizione che l’attività autonoma:
Il dipendente privato, invece, non avrà alcun obbligo verso il proprio datore di lavoro a patto che il proprio contratto di lavoro non vieti espressamente la possibilità di avviare un’attività autonoma.
Inoltre, resta sempre salvo il cosiddetto obbligo di fedeltà: ovvero il lavoratore non dovrà trattare, per conto proprio o per conto terzi, affari che siano in concorrenza con l’azienda della quale si è dipendenti. La mancata osservanza di questo obbligo, secondo l’articolo 2105 del Codice Civile, costituisce una causa di licenziamento o di risarcimento danni.
Preso atto che l’attività autonoma non sia in contrasto con quella di lavoro dipendente, è possibile avviare le pratiche per l’apertura della Partita IVA agevolata. Ma quali sono i limiti e le restrizioni? Continua a leggere.
La Legge di Bilancio 2020 ha di fatto reintrodotto il limite reddituale per i dipendenti che vogliono accedere al Regime Forfettario. Limite introdotto per la prima volta nella Legge di Stabilità del 2016 e presente fino al 2018.
Come si evince anche dalle regole del 2020 riportate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la compatibilità tra Regime Forfettario e lavoro dipendente è ammessa solo per quei soggetti che rispettano i seguenti requisiti:
Cerchiamo di fare maggiore chiarezza su questo punto, che è quello che ci interessa maggiormente, nel prossimo paragrafo.
Un primo punto da chiarire riguarda cosa si intenda per redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati al lavoro da dipendenti.
I redditi assimilati al reddito da lavoro dipendente sono indicati dall’ art. 50 del TUIR che riporta un elenco tassativo di questi, tra i quali vi sono, ad esempio:
La disciplina generale dei redditi di lavoro dipendente è contenuta al Capo IV, artt. da 49 a 52 del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito).
In particolare, l’articolo 49 li definisce come quelli derivanti da “rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri…”.
A fini fiscali, dunque, costituisce reddito di lavoro dipendente quella ricchezza che trova causa nel rapporto definito dal suddetto articolo.
Tra gli emolumenti che invece vengono esclusi dal computo ci sono:
Il dubbio permane sulle somme che vengono percepite in sostituzione ai compensi da dipendente o assimilati, ad esempio la cassa integrazione, l’indennità di maternità e di disoccupazione.
Stando all’articolo 6 comma 2 del TUIR, andrebbero conteggiati. Tuttavia, non trattandosi di somme percepite in via ordinaria per la prestazione lavorativa fornita, potrebbero anche essere escluse.
Rientrano, invece, tutti i compensi che derivano da un rapporto di lavoro subordinato instaurato all’estero, indipendentemente dal paese in cui risiede il percettore.
Ulteriori precisazioni vanno fatte sulla verifica del suddetto limite che va eseguita sempre sull’anno precedente a quello in cui si vuole accedere o permanere nel Regime forfettario.
Tuttavia, non andrebbe eseguita nel caso in cui nell’anno precedente sia cessato il rapporto di lavoro, purchè - sempre in questo stesso anno - non siano stati percepiti redditi assimilati o redditi derivanti da un altro rapporto di lavoro.
Superato il limite fissato di 30.000 €, nel periodo di imposta successivo verrà applicato il regime fiscale ordinario e si perderanno i benefici che il forfettario comporta.
A conclusione di questo articolo, trattiamo un altro aspetto fondamentale sul Regime Forfettario e il Lavoro dipendente, ovvero la contribuzione previdenziale INPS in caso di attività autonoma e subordinata congiunte.
Vanno considerate tre casistiche:
Nel primo caso, il lavoratore verserà all’INPS un contributo pari al 24% del reddito lordo percepito. Se il lavoratore esercita una professione che comporta l’iscrizione a una Cassa Previdenziale di categoria, dovrà fare riferimento alla specifica regolamentazione contributiva, che spesso prevede agevolazioni in caso di doppia attività.
Nel terzo caso, oltre a non avere l’obbligo di iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS, il professionista non dovrà neppure versare altri contributi.
Tuttavia, dovrà comunque comunicare all’INPS, con Comunicazione Unica, di essere sottoposto a un’altra forma di previdenza sociale in virtù del rapporto di lavoro dipendente e prevalente presso una certa azienda.
Nel caso, invece, di un rapporto di lavoro dipendente part-time il lavoratore dovrà iscriversi alla Gestione INPS per commercianti e artigiani, poiché verrebbe meno il requisito della prevalenza.
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