Che cos’è la marca da bollo da 2 euro? E quando occorre applicarla sulle fatture? Con questo articolo cerchiamo di chiarire ogni dubbio.

Per chi si appresta ad aprire la Partita IVA o chi è entrato da poco nel mondo della professione libera, l’uso della marca da bollo da 2 euro sulle fatture emesse può generare non poca confusione.

Quando è obbligatorio inserirla? In quali casi, invece, non è necessario apporla ai documenti fiscali?

Lo scopo dell’articolo è chiarire tutti i dubbi che si possono avere sull’uso del bollo da 2 euro, così da essere sicuri di produrre fatture fiscali corrette ed evitare di incorrere in sanzioni, in caso di controlli futuri da parte dell’Agenzie delle Entrate.

Marca da bollo da 2 euro: cos’è e a cosa serve

La marca da bollo è l'imposta indiretta dovuta per la formazione di atti, documenti e registri specificamente individuati dalla legge. Si tratta di un’imposta alternativa all’IVA, che dovrai applicare in determinati casi quando emetti una fattura.

La classica marca da bollo cartacea si presenta come un contrassegno adesivo certificato sul quale sono riportate: 

  • La data e l'orario di emissione;
  • Il logo dell'Agenzia delle Entrate;
  • L'ologramma di veridicità;
  • Il codice identificativo.

Per acquistare la marca da bollo bisogna recarsi in una rivendita autorizzata di valori bollati, come una tabaccheria.  Da gennaio 2015 è inoltre possibile pagare la marca da bollo da 2 euro online, anche per le fatture cartacee.

Come abbiamo anticipato, la funzione della marca da bollo è provvedere al versamento dell’IVA in modo alternativo su fatture, ricevute fiscali e altri documenti quando si opera in franchigia IVA, come nel caso del Regime forfettario. 

Questo perché secondo l’art.6 del DPR n. 633/1972, l’IVA e il pagamento della marca da bollo sono alternativi tra loro.

Chi ha una Partita IVA forfettaria in fattura non deve esporre l’IVA né applicare su quanto riceve la ritenuta d’acconto. Ma se la fattura ha un importo superiore a 77,46 euro, allora è necessario pagare la marca da bollo.

A chi spetta il pagamento dell’imposta

Questo è un aspetto importante da analizzare, perché c’è spesso confusione a riguardo. Molti professionisti credono che si tratti di un onere che spetta a loro, quando in realtà la legge prevede di addebitarlo al committente.

Come stabilisce l’art. 1199 del Codice Civile, l’imposta di bollo è a carico del debitore (ovvero il committente), sebbene per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatoriamente solidali entrambe le parti, ovvero sia chi ha emesso la fattura e sia chi l’ha ricevuta.

Quando sussiste l’obbligo della marca da bollo

Riprendendo quanto detto nel precedente paragrafo, l'imposta di bollo nella misura di 2 euro va assolta in presenza di fatture “senza” IVA con un importo è superiore a 77,47 euro. Ciò trova applicazione sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche.

 Per andare più nello specifico, l’obbligo della marca da bollo sussiste in caso di:

  1.  Operazioni esenti IVA, come le spese mediche;
  2. Operazioni escluse da base imponibile IVA, come gli interessi moratori, penalità o altre inadempienze ad obblighi contrattuali;
  3. Operazioni non imponibili, come le esportazioni.

Ma l’utilizzo più comune del bollo da 2 euro riguarda le operazioni fuori campo iva, come:

  • Operazioni in franchigia IVA, come le fatture del Regime forfettario;
  • Operazioni non soggette ad IVA, come le fatture del Regime dei minimi;
  • Ricevute per le prestazioni occasionali.

Ci sono anche dei casi in cui la marca da bollo non va applicata, ad esempio per una fattura il cui importo è inferiore ai 77,47 euro o nel caso di operazioni imponibili IVA, come un commerciante che vende al dettaglio in Regime Ordinario.

Come si utilizzano le marche da bollo sulle fatture

Premesso che, deve acquistare il bollo da due euro chi emette la fattura, bisogna ricordarsi che la data dell’acquisto deve essere antecedente alla data della fattura. In caso contrario, la fattura sarà ritenuta irregolare e si rischia una sanzione.

La marca da bollo da 2 euro si utilizza in modo differente a seconda del tipo di fattura che devi emettere. 

Ad oggi, da lavoratore autonomo, puoi infatti:

  1. Compilare le fatture elettronicamente, in formato XML, e inviarle tramite un apposito sistema all’Agenzia delle Entrate;
  2. Fare fatture cartacee: fino ad ulteriore disposizione chi rientra oggi nel Regime forfettario è esonerato dall’obbligo di emettere fatture esclusivamente elettroniche.

Nelle fatture elettroniche per apporre la marca da bollo è sufficiente versare l’imposta online, attraverso il modello unico F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’annualità.

Per le fatture cartacee, invece, bisogna acquistare la marca da bollo in una rivendita autorizzata o richiedere all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione a pagare i bolli virtualmente. 

Se si sceglie di acquistare il contrassegno adesivo, bisogna assicurarsi che sia  integro e incollato in modo che risulti ben visibile sulla fattura originale

Sulle altre copie della fattura è necessario riportare questa dicitura: “marca da bollo apposta sull’originale” seguita dal numero che identifica il bollo.

Modalità per assolvere una marca da bollo da 2 euro sulla fattura

Come abbiamo visto, ci sono diverse modalità per assolvere una marca da bollo, a seconda che si tratti di una fattura elettronica o cartacee. 

Esiste però un altro caso, ovvero quando le fatture sono inviate come un file PDF o Word allegato via mail e spedito al cliente. Possono essere considerate anche queste fatture elettroniche?

No. Non si tratta, infatti, di documenti rilevanti ai fini fiscali e quindi non è possibile pagare l’imposta in modo telematico. 

Dunque, quando si inoltra una fattura via mail, per il versamento dell’imposta di bollo la si deve considerare alla stregua di una fattura cartacea e quindi:

  • Il bollo andrà acquistato e applicato all’originale cartacea, che terrà il professionista; 
  • Dopodiché, verrà inviata al cliente una copia PDF via mail della fattura, sulla quale sarà indicata la dicitura che abbiamo già indicato prima: “marca da bollo apposta sull’originale” seguita dal numero che identifica il bollo.

Oppure è possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione ad assolvere la marca da bollo per via telematica

Si dovrà inoltre indicare il numero stimato di fatture emesse e ricevute nel corso dell’anno, per le quali si richiede il pagamento telematico dell’imposta.

Il pagamento avverrà in 3 rate su cadenza bimestrale, tramite il modello F24. Poi entro il 31 gennaio, bisogna presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, indicando i documenti emessi nel corso dell’anno precedente. 

In questo modo, si andrà a saldare, con la prima o la seconda rata, l’eventuale discordanza tra le fatture stimate e quelle effettivamente emesse.

Quando il bollo è versato telematicamente, sulle fatture dovrà essere riportata in modo leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15 del Dpr 642/1972”.

 Ho dimenticato di apporre il bollo di 2 euro: cosa succede?

Se dimentichi di apporre la marca da bollo su una fattura o un documento rischi una sanzione che va da 1 a 5 volte l’imposta del bollo. 

Le sanzioni sono divise tra le parti: chi riceve una fattura, la trova senza bollo e non provvede a segnalarlo e ad applicarlo, sarà considerato ugualmente responsabile per l’imposta non versata.

Concludiamo su un altro aspetto che genera spesso dubbi, ovvero se esiste una scadenza per la marca da bollo da due euro? Per fortuna no, quindi se hai trovato una vecchia marca da bollo che hai acquistato precedentemente, puoi ancora utilizzarla.

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